Il Regolamento in materia di depositi dormienti prevede che sono siano
considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti
finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione di cui
all'art. 2, c. 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Ramo Vita),
in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o
di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, con saldo superiore a
100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o
movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo
delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera
disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari.
Lo stesso Regolamento, inoltre, prevede che decorso il suddetto termine
il deposito "dormiente" deve essere estinto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
116/2007,salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione
da parte dell'intermediario il titolare non effettui un'operazione o
movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa
alla Banca di voler proseguire nel rapporto).
Le somme depositate saranno, quindi, trasferite al Fondo di cui all'art. 1
comma 343 della L. 266/2005.Le modalità di restituzione delle somme
versate al Fondo sono fruibili sul sito internet www.consap.it
Studio Legale Pescarollo aderisceal progetto Linguaggio non ostile per
un processo "sostenibile"Frutto del lavoro di legali e magistrati le linee
guida sono liberamente ispirate al manifesto della comunicazione non
ostile elaborato dall'associazione "Parole O_stili", che contiene una sorta
di decalogo per un processo "sostenibile" destinato a giudici e avvocati e,
più in generale, a tutti i professionisti che operano nell'universo giustizia.